Il solo ritardo nella presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno non può essere motivo di rigetto dell’istanza.
Tribunale di Milano – Ordinanza dell’11.02.2020 – Proc. R.G. 28780/2019.
Il Tribunale di Milano con l’ordinanza in commento afferma che “L’art. 5 del D.Lgs. n. 268 del 1998 stabilisce, infatti, che il rinnovo del permesso di soggiorno viene rifiutato solo allorchè difettino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato, e, cioè, quando il permesso sia stato erroneamente rilasciato in assenza delle condizioni di legge o quando esse siano venute meno successivamente, eccezion fatta per la perdita del posto di lavoro per l’esercizio del quale il permesso era stato rilasciato: ne consegue che tali previsioni -da ritenersi di stretta interpretazione per la loro incidenza negativa sul diritto di soggiorno – non consentono che il rinnovo del permesso possa essere rifiutato per la semplice tardiva proposizione della domanda in mancanza di una espressa sanzione di irricevibilità della domanda presentata fuori del termine, sicché il ritardo non rileva quando, pur dopo il decorso del termine di tolleranza, non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero il quale, ove ciò si verifichi, non ha alcun interesse a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo. Il giudice milanese, nel motivare la decisione, ricorda che con la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione civile (SS.UU. n.7892/2003) i Giudici di legittimità hanno sancito il principio secondo il quale il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere rifiutato per effetto della semplice tardiva proposizione della domanda, in mancanza di un’ espressa sanzione di irricevibilità della domanda presentata fuori termine, sicché «il ritardo non rileva quando, pur dopo il decorso del termine di tolleranza, non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero il quale, ove ciò si verifichi, non ha alcun interesse a ritardare la presentazione della domanda di rinnovo». Pronuncia a Sezioni Unite la quale si è anche espressa ribadendo la costituzionalità dell’impianto complessivo e la natura non automatica della sanzione espulsiva in caso di rigetto dell’istanza: «Premesso che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno trenta giorni prima della scadenza e che va disposta l’espulsione dello straniero con permesso scaduto da più di sessanta giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, l’esame della questione rimessa alle Sezioni Unite deve essere preceduto dal rilievo che la Corte costituzionale ha reiteratamente affermato, con particolare riferimento alla materia tributaria, che rientra nella discrezionalità del legislatore il cui esercizio si sottrae ad ogni sindacato di opportunità o di adeguatezza, la previsione del medesimo trattamento sanzionatorio per la totale omissione e per la tardiva osservanza di un adempimento richiesto dalla legge (ordinanze nn. 25, 132, 300 e 593 del 1988; 83, 84 e 298 del 1989;513 del 1991)».